Che cos’è l’accesso civico?
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet.
La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata.
Va inoltrata al responsabile della trasparenza. La PA entro 30 giorni deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l’avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.
In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (ex art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).
Il diritto all’accesso civico non deve essere confuso con il diritto all’accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge 241/1990. Le differenze sono le seguenti:
l’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle P.A.
- e’ riconosciuto a chiunque,
- la domanda non va motivata,
- la P.A. deve rispondere entro 30 giorni,
- in caso di inerzia il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo.
- Non sono previste limitazioni o ipotesi di differimento.
il diritto d’accesso agli atti, di cui agli artt. 22 e ss della L.241/90, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi;
- è necessario che abbiano un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
- ha per oggetto atti e documenti individuati;
- la domanda deve essere motivata;
- l’esame dei documenti è gratuito mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e visura;
- il termine è di 30 giorni;
- in caso di inerzia il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, ovvero ricorrere al TAR;
- è prevista la possibilità di differire o limitare il diritto di accesso nei casi previsti dall’art. 24 della L. 241/1990
Come presentare l’istanza
Utilizzare l’apposito modulo e inviarlo al Responsabile delegato dell'accesso civico Dr Vincenzo Smaldone :
• via mail, all’indirizzo vice.segretario@comunesantantonioabate.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
• di persona, presentando all’ufficio protocollo generale del Comune di Sant’Antonio Abate (Piazza Don Mosè Mascolo) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.
Scarica qui il modulo per l’istanza di accesso civico (formato pdf - formato rtf compilabile).
Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:
dott.ssa. Maria Rosaria Sica (Segretario Generale) Responsabile della Trasparenza
posta elettronica: segretario.generale@comunesantantonioabate.it
Contatti :
a) Responsabile dell'Accesso Civico:
Dr. Vincenzo Smaldone
b) Responsabile del Potere Sostitutivo:
Dott.ssa. Maria Rosaria Sica
Delega funzioni accesso civico
REGISTRO DEGLI ACCESSI
ANNO 2015
RICHIESTA N.1
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ANNO 2016
RICHIESTA N.1
ANNO 2017
RICHIESTA N.1
ANNO 2018
Non sono pervenute istanze di accesso civico